AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092, nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo  unico,  al  solo  fine  di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, inte-
grate  con  le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di
quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte  nelle  note.   Restano
invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.  Al  fine  di  potenziare  i  velivoli  adibiti allo spegnimento
incendi  il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato
all'acquisto di aerei ed elicotteri antincendio.
  2. Il relativo onere, valutato in complessive lire 130 miliardi, e'
posto a carico del Fondo per la protezione civile.
  3.  Il Fondo per la protezione civile e' reintegrato della somma di
lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, a carico  degli
stanziamenti  destinati agli interventi per la prevenzione e la lotta
contro gli incendi boschivi.
  4. All'onere derivante dall'attuazione  del  comma  2  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e
1995  dello  stanziamento iscritto, ai fini del (( bilancio triennale
1994-1996 )) ,  al  capitolo  9001  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  del  tesoro  ((  per l'anno 1994, )) all'uopo parzialmente
utilizzando   l'accantonamento   relativo   al   Ministero   per   il
coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.
  5.  Con  ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, da
adottarsi,  a   causa   dell'imperiosa   urgenza   conseguente   alla
recrudescenza  del  fenomeno,  in  deroga  alle  norme  vigenti,  ivi
comprese quelle di contabilita' generale dello Stato e  nel  rispetto
dei principi generali dell'ordinamento, sono definite le modalita' di
acquisizione  dei  velivoli  di  cui  al  comma  1.  Con  la medesima
ordinanza,  sono   altresi'   definite,   sino   all'emanazione   del
regolamento  di  cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n.
225 (a), le modalita' di gestione degli aeromobili di cui al presente
articolo.
  6.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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             (a)  La  legge  n.  225/1992  istituisce   il   Servizio
          nazionale della protezione civile. L'art. 11 di detta legge
          cosi' recita:
             "Art. 11 (Strutture operative nazionali del Servizio). -
          1.      Costituiscono  strutture  operative  nazionali  del
          Servizio nazionale della protezione civile:
               a) il Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  quale
          componente fondamentale della protezione civile;
               b) le Forze armate;
               c) le Forze di polizia;
               d) il Corpo forestale dello Stato;
               e) i Servizi tecnici nazionali;
               f)  i  gruppi  nazionali di ricerca scientifica di cui
          all'art. 17, l'Istituto nazionale  di  geofisica  ed  altre
          istituzioni di ricerca;
               g) la Croce rossa italiana;
               h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
               i) le organizzazioni di volontariato;
               l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
             2.   In   base  ai  criteri  determinati  dal  Consiglio
          nazionale della protezione civile, le  strutture  operative
          nazionali  svolgono,  a  richiesta  del  Dipartimento della
          protezione civile, le  attivita'  previste  dalla  presente
          legge nonche' compiti di supporto e consulenza per tutte le
          amministrazioni  componenti  il  Servizio  nazionale  della
          protezione civile.
             3.  Le  norme  volte  a   disciplinare   le   forme   di
          partecipazione  e  collaborazione delle strutture operative
          nazionali al Servizio  nazionale  della  protezione  civile
          sono emanate secondo le procedure di cui all'art. 17, comma
          1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
             4.  Con  le  stesse  modalita'  di  cui  al comma 3 sono
          altresi'  stabilite,  nell'ambito  delle  leggi  vigenti  e
          relativamente  a  compiti  determinati,  le ulteriori norme
          regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle
          funzioni delle strutture operative nazionali alle  esigenze
          di protezione civile".