AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, inte- grate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Al fine di potenziare i velivoli adibiti allo spegnimento incendi il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato all'acquisto di aerei ed elicotteri antincendio. 2. Il relativo onere, valutato in complessive lire 130 miliardi, e' posto a carico del Fondo per la protezione civile. 3. Il Fondo per la protezione civile e' reintegrato della somma di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, a carico degli stanziamenti destinati agli interventi per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi. 4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del (( bilancio triennale 1994-1996 )) , al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro (( per l'anno 1994, )) all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali. 5. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, a causa dell'imperiosa urgenza conseguente alla recrudescenza del fenomeno, in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilita' generale dello Stato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, sono definite le modalita' di acquisizione dei velivoli di cui al comma 1. Con la medesima ordinanza, sono altresi' definite, sino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (a), le modalita' di gestione degli aeromobili di cui al presente articolo. 6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. _______ (a) La legge n. 225/1992 istituisce il Servizio nazionale della protezione civile. L'art. 11 di detta legge cosi' recita: "Art. 11 (Strutture operative nazionali del Servizio). - 1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile: a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile; b) le Forze armate; c) le Forze di polizia; d) il Corpo forestale dello Stato; e) i Servizi tecnici nazionali; f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'art. 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca; g) la Croce rossa italiana; h) le strutture del Servizio sanitario nazionale; i) le organizzazioni di volontariato; l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI). 2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attivita' previste dalla presente legge nonche' compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile. 3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. Con le stesse modalita' di cui al comma 3 sono altresi' stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile".